PSICOLOGIA

 

12. TIROCINIO POST-LAUREA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

BANDO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE (riguarda anche la sezione B cui possono iscriversi i laureati triennali):

http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-21022013-(1).aspx

 

 

E' VERO CHE DAL 2012 IL TIROCINIO POST LAUREA PER ISCRIVERSI ALL'ESAME DI STATO E' DI UN ANNO E NON PIU' DI SEI MESI? PERCHE' QUESTO CAMBIAMENTO?

 

Il tirocinio post-laurea per l'iscrizione all'Albo sezione B (dopo la laurea triennale) è ancora di 6 mesi. Il tirocinio per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo (laureati di specialistica o magistrale) è sempre stato di un anno, solo che in precedenza era consentito farne un semestre anche prima della laurea. Questo è stato però subordinato dal Ministero alla condizione che fosse possibile mantenere la continuità tra pre e post laurea, condizione impossibile a realizzarsi per evidenti motivi pratici (fine del tirocinio pre-laurea il giorno stesso della laurea, inizio del post il giorno successivo, magari in due strutture diverse e cambiando convenzione, assicurazione, scopi e obiettivi, tutor interno ed esterno!).

Inoltre il tirocinio professionalizzante per l'iscrizione all'esame di abilitazione doveva essere distinto anche temporalmente da quello curriculare ( "formativo"), creando una sovrapposizione proprio nella fase finale degli ultimi esami e della tesi da parte del laureando che finiva per far ritardare la laurea stessa, creando danni più che vantaggi sia sul piano dell'efficacia della professionalizzazione che su quello temporale.

Per questi motivi, e per uniformarsi a quanto si fa già da tempo nel resto d'Italia, anche la nuova convenzione fra Ordine degli Psicologi della Sicilia e Università siciliane aveva stabilito di spostare dopo la laurea entrambi i semestri di tirocinio professionalizzante, fermo restando pre-laurea il tirocinio o stage curriculare.

Adesso nel Decreto sulle liberalizzazioni approvato dal governo nel gennaio 2012 ha chiarito meglio i termini del problema, in quanto nell'articolo sull'accesso alle professioni regolamentate (tra cui quella di psicologo) viene precisato che il tirocinio professionalizzante potrebbe essere svolto prima della laurea ma in presenza di una apposita convenzione tra Consiglio Nazionale dell'Ordine e Ministero (che non è stata fatta); in assenza della predetta convenzione - da attuarsi sul piano nazionale - la norma stessa sancisce che il tirocinio pre-laurea è impossibile, dunque va svolto tutto dopo la laurea, come appunto già stabilito.

E in ogni caso, lo stesso articolo esclude dalla possibilità di tirocinio pre-laurea le professioni sanitarie, tra cui la psicologia ha interesse a rientrare ai fini occupazionali; per cui svolgere i due semestri di tirocinio tutti post-lauream è al momento inderogabile. Come di fatto è già in tutta Italia.

Se le norme cambieranno ancora, come in Italia è possibile, ci adegueremo e vi informeremo!

 

PER IL TIROCINIO, VEDERE LE NORME RIPORTATE IN DETTAGLIO NEL SITO ALL'APPOSITA VOCE

Vedere anche la pagina "ESAME DI STATO" nella sezione FAQ della specialistica

 




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dmi